Atti di concessione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 27 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 commi 2, 3, 4

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Contributo affido extra-familiare anno 2019

Struttura organizzativa responsabile: Ufficio Servizi scolastici
Dirigente o funzionario responsabile: Lorenzi Alberto
Importo atto di concessione:  € 3.000,00
Data atto di concessione: 07-02-2019

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Determinazione nr. 29 del 07.02.2019

Su base del Piano Socio Assistenziale, in particolare l'art. 35 che così prevede:

Articolo 35 Contributi per affidamento familiare

1. Il servizio affidi del Comune è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un’altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare. 2. Il Comune, sussistendone le condizioni, riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario in caso di:

a) affidamento consensuale e giudiziale etero familiare, con importo differenziato nei casi di affidamento a tempo pieno e affidamento a tempo parziale;

b) affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati. 3. Per le famiglie affidatarie è prevista l’erogazione di un contributo economico mensile così differenziato, salvo diversa contribuzione migliorativa da parte del Comune, pari ad €. 250,00 per affidamento consensuale o giudiziale familiare per affidamento a tempo pieno e pari ad €. 150,00 per affidamento a tempo parziale. 4. Il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato al reddito della famiglia affidataria.

Contenuto creato il 10-11-2022 aggiornato al 10-11-2022
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